Fino a quando verrà prorogato il blocco dei licenziamenti individuali e collettivi? Come funziona la proroga prevista dalla Legge di Bilancio 2021? Cerchiamo di rispondere a queste domande.
Ciò che sappiamo al momento è che la proroga del blocco dei licenziamenti è stata confermata nella Legge di Bilancio 2021 ed andrà di pari passo con le 12 settimane di cassa integrazione, ma fino a marzo. Ma vediamo di capirne di più.
Proroga nel blocco dei licenziamenti
Il blocco dei licenziamenti è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021 dal decreto Ristori con le 6 settimane di cassa integrazione. Adesso, con la Legge di Bilancio 2021 la proroga nel blocco dei licenziamenti giunge fino al 31 marzo 2021.
Infatti, nella Legge di Bilancio 2021 viene stabilito che “Fino al 31 marzo 2021 resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.”
Il comma successivo stabilisce che: “Fino alla stessa data, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge.”
Il blocco dei licenziamenti per motivazioni di carattere economico è quindi previsto fino al 31 marzo 2021. Permangono tuttavia alcuni casi in cui il blocco dei licenziamenti non trova applicazione e la Legge di Bilancio 2021 lo illustra nero su bianco.
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Nel 2021 come finora previsto il blocco dei licenziamenti non sussiste nei casi che, oltre alle precedenti disposizioni in materia, formalizza anche il testo della Legge di Bilancio. I casi in cui non si applica il blocco dei licenziamenti, neanche con la nuova proroga, sono i seguenti:
- per le imprese che hanno cessato l’attività;
- per le imprese dichiarate fallite quando non sia previsto l’esercizio provvisorio;
- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.